La dichiarata incompatibilità dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica

La dichiarata incompatibilità dell’addizionale accisa

Una posizione assunta dalla Cassazione n. 27099 del 23 ottobre 2019: le possibilità di rimborso.

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Sede legale

Il conflitto tra norma italiana ed europea e le attuali possibilità di rimborso

L’addizionale provinciale sull’energia elettrica non doveva essere pagata poiché la norma nazionale che l’aveva introdotta per alimentare gettito degli enti locali era in conflitto con la Direttiva 2008/118/CE. Dunque, afferma la Corte di Cassazione nella decisione n. 27099 del 23 ottobre 2019, gli importi pagati dalle aziende consumatori finali ai diversi fornitori nazionali sono stati indebitamente pagati e ciascuno dei soggetti incisi ha ora diritto di ottenere il rimborso.

Il profilo del conflitto tra norma nazionale e quella dell'Unione Europea è stato formalmente sollevato dallo Studio Associato - Consulenza legale e tributaria del Network KPMG nell’estate del 2011, con una notifica alla Commissione UE che ha conseguentemente avviato un’istruttoria per l’apertura di una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano che ha poi abrogato l’addizionale.

Lo Studio ha assistito, già dai primi mesi del 2012, numerose società che – nella veste di consumatori finali – hanno richiesto la restituzione dell’imposta versata direttamente agli Uffici dell’Agenzia delle Dogane competenti per territorio. In esito alle sentenze di merito adottate in tutta Italia, in favore del riconoscimento del rimborso, moltissime di queste aziende – assistite in atti su tutto il territorio nazionale dagli Avvocati Fabio e Marrocco - hanno già ottenuto grande parte degli importi a suo tempo indebitamente pagati.

Per tutte le società incise dal tributo che desiderino ora accedere al rimborso, la Cassazione oppone la necessità di giungere al termine di un procedimento giurisdizionale tra consumatore finale e fornitore.

Il valore dell'assistenza dello Studio Associato

Lo Studio, come avvenuto per gli importi già recuperati in tutto il territorio nazionale, forte dell’esperienza esclusiva sulla specifica questione può assistere le aziende interessate a valutare un’azione diretta nei confronti degli Uffici, senza dover necessariamente instaurare un contenzioso civile con i fornitori considerato che, alla luce di quanto chiarito proprio nella sentenza della Corte di Cassazione n. 24629 del 3 dicembre 2015, la possibilità di esercitare il rimborso decorre dalla data in cui l’accertamento dell’indebito è divenuto definitivo, circostanza che, nel caso in esame, dovrebbe coincidere con la data di pubblicazione della pronuncia di legittimità che ha riconosciuto l’incompatibilità dell’addizione provinciale con la Direttiva 2008/118/CE. 

Gli Avvocati Massimo Fabio ed Aurora Marrocco sono a disposizione per ogni eventuale approfondimento.

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