Brexit: raggiunta una bozza di accordo

Brexit: raggiunta una bozza di accordo

La Gran Bretagna ha compiuto un ulteriore passo verso la Brexit, con la condivisione di una bozza di accordo con l’Unione Europea.

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Brexit: raggiunta una bozza di accordo

In data 14 novembre u.s., la Gran Bretagna ha compiuto un ulteriore passo verso la Brexit, con la condivisione di una bozza di accordo con l’Unione Europea. La bozza di Accordo intende regolare i rapporti tra UE e UK per un periodo transitorio, dal 29 marzo 2019 fino al giorno 31 dicembre 2020.

Ciò premesso, con particolare riguardo alle decisioni prese in merito al futuro dell’Unione doganale si segnala che l’accordo, allo stato attuale, stabilisce che il Regolamento (UE) 952/2013 (i.e. Codice doganale) continuerà a trovare, comunque, applicazione per tutti i beni oggetto di scambio tra Unione europea e Regno Unito, le quali formeranno un single customs territory. La vigenza di tali norme durerà per tutto il periodo transitorio. Nelle reciproche movimentazioni, quale formalità doganale tipica descritta dal nuovo Accordo, in determinati casi sarà necessario ottenere un certificato, denominato A. UK Movement Certificate, rilasciato su richiesta dell’esportatore da parte delle autorità doganali della single customs territory.

Tale certificato, le cui specifiche dovranno essere meglio qualificate dall’Unione europea, dovrà essere rilasciato:

  1. per tutti i beni che dopo l’esportazione, ma prima dell’importazione, non sono stati soggetti a particolari cambiamenti o lavorazioni;
  2. per i beni che sono stati immagazzinati o esposti nel territorio di un paese terzo, a condizione che questi siano rimasti sotto il controllo doganale.

Per quanto concerne le aliquote daziarie, è fatto espresso divieto al Regno Unito di applicare tariffe inferiori rispetto a quelle previste dalla TARIC della UE nelle importazioni di beni provenienti da paesi terzi.

In materia di accise, continuerà ad essere applicata, nel periodo transitorio, la direttiva 2008/118/CE, sia per i beni sottoposti ad accisa in regime di sospensione, sia per i beni ad accisa assolta.

Con riferimento all’IVA, continua ad applicarsi la Direttiva europea 2006/112/CE per le operazioni tra Stati Membri e Regno Unito, fino a 5 anni, a partire dalla fine del periodo transitorio. 

Ciò detto, è bene precisare che, affinché l’accordo entri in vigore, bisognerà attendere l’approvazione della bozza da parte di Bruxelles ed il definitivo voto della Camera dei Comuni britannica.

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